- Antonio Cirafisi
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Le disposizioni emanate nel 2021 e 2022 in materia di revisione prezzi nei lavori pubblici, costituiscono l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice di cui si dirà nel seguito.
L'articolo 25 del d.L. 1° marzo 2022, n. 17, (rubricato Incremento del Fondo per l’adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), ripropone, con alcune modifiche, la disciplina vigente nel 2021 del d.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), convertito nella L. n. 106/2021) dapprima previsto per i soli lavori eseguiti e contabilizzati nel primo semestre dell’anno 2021 e, in seguito, con la Legge di Bilancio del 2021 (Legge n. 234/2021, art. 1, co. 398) è stato esteso anche al secondo semestre del 2021.
Le citate disposizioni hanno introdotto uno speciale regime normativo finalizzato alla compensazione degli incrementi (ed anche delle diminuzioni) eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Nel seguito si passa in rassegna quanto previsto dalle citate norme.
La disciplina della revisione dei prezzi
Al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19, l'articolo 25, del d.L. 1 marzo 2022 , n. 17, prevede una procedura di revisione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, se tali variazioni risultano superiori all'8% verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
In relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in corso di esecuzione dal 2 marzo 2022, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (M.I.M.S.), con proprio decreto, procede alla determinazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
Il decreto è adottato sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d.L. 27 gennaio 2022, n. 4.
Deroga al Codice Appalti
Per i costi dei materiali da costruzione che hanno subito le oscillazioni dette in precedenza, si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, come disciplinato dai commi 4, 5, 6 e 7, del medesimo articolo 25, d.L. n. 17/2022 (esaminati nel seguito) e in deroga a quanto previsto:
- dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, di cui al d.Lgs. n. 163/2006
- dall'articolo 106, comma 1, lettera a), d.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti)
Le compensazioni sono determinate al netto di quelle eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
Applicazione della compensazione alle lavorazioni
Dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, come stabilito dal comma 4, dell'articolo 25, del d.L. n. 17/2022, la compensazione é determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità del direttore dei lavori, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al § 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Inoltre deve essere rispettato che:
a) l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, deve essere da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.
b) le lavorazioni interessate alla revisione dei prezzi deve essere avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.
Presentazione dell'istanza, compiti del Rup e del d.L.
Ai sensi dell'articolo 25 comma 5, d.L. n. 17/2022, per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del decreto del M.I.M.S.
Per le variazioni in diminuzione, la procedura é avviata d'ufficio dalla stazione appaltante e quindi dal Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla predetta data, il Rup accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
Disciplina per gli anni precedenti il 2022
Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi:
- dell'articolo 133, comma 6, d.Lgs. n. 163/ 2006
- dell'articolo 216, comma 27-ter, del Codice
- dell'articolo 1-septies, comma 1, del d.L. n. 73/2021, convertito, con legge n. 106/2021.
Accantonamento delle somme
Ai sensi dell'articolo 25, comma 7, d.L. n. 17/2022, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente.
Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Applicazione del ribasso d'asta
Ai sensi del comma 6, dell'articolo 29, d.L. n. 4/2022, la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Clausole del Capitolato speciale d'appalto
Dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, come stabilito dal comma 4, dell'articolo 25, del d.L. n. 17/2022, la compensazione é determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la responsabilità della direzione dei lavori, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al § 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8% se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.
Per i progetti dei quali non è stato dato avvio all'appalto, è opportuno che sia inserita nel Capitolato speciale d'appalto una clausola che disciplini la revisione dei prezzi, difatti la lettera a) articolo 29, d.L. n. 4/2022, stabilisce che è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, quale il C.s.a., delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice e ciò da tenere in conto anche se, nel nostro caso la norma è soggetta a regime derogatorio.
Si evidenzia infine che la richiamata disposizione del Codice costituisce la prima ipotesi di variante (modifica al contratto d'appalto) che comprende anche la revisione dei prezzi e recita:
" 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208".
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