recovery plan

 


















I contratti pubblici di lavori e servizi, sono disciplinati dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. Codice appalti). Dalla sua entrata in vigore ad oggi è stato oggetto di numerose modifiche ed integrazioni e a seguito dell'emergenza epidemiologica del Covid19, dal 18 aprile 2019, al 31 maggio 2021, sono stati pubblicati tre decreti legge che hanno modificato, sia provvisoriamente che in modo definitivo, vari articoli del complesso normativo in materia di contratti pubblici: 

- il d.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55;

- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120;

-  il d.L. 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. Decreto Recovery).

 

Inoltre il 08/05/2021 è entrata in vigore la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea” (Legge n. 53/2021 o legge di delegazione europea).

Il citato "Decreto Semplificazioni" o "Decreto Recovery", definisce il quadro normativo nazionale finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
 
Nel seguito si passano in rassegna le modifiche al Codice appalti apportate dal d.L. n. 77/2021 e dalla legge n. 53/2021, individuandone altresì l'ambito temporale della loro applicazione. Il d.L. n. 77/2021, consta di 67 articoli suddivisi in due parti:

 

PARTE I - Governance per il PNRR        

Titolo I – Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

Titolo II – Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure finanziarie  

PARTE II – Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico

Capo I- Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

Capo IV - Valutazione ambientale strategica

Capo V -Disposizioni in materia paesaggistica         

Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili    

Capo VII – Efficientamento energetico

Capo VIII – Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

Titolo II – Transizione digitale

Titolo III – Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

Titolo IV – Contratti pubblici

Titolo V – Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

Titolo VI – Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

Titolo VII – Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa 

DL Semplificazioni: tipologia temporale delle modifiche 

Nelle more di un definitivo riordino del Codice appalti (oggi, come si vedrà, difficilmente leggibile), il d.L. n. 77/2021, definisce un nuovo assetto della disciplina dei contratti di lavori pubblici, prevedendo:

a) procedure valide per i progetti finanziati del tutto o in parte nell'ambito PNRR

b) modifiche di alcuni articoli del Codice, valide per un determinato periodo;

c) modifiche definitive di alcuni articoli del Codice;

d) modifiche miste dei casi b) e c) di alcuni articoli del Codice dei contratti.

 

Principali disposizioni innovative dei contratti di opere pubbliche

Gli articoli del d.L. n. 77/2021 che incidono in modo rilevante sui contratti di lavoro e servizi, sono i seguenti:

44: Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto;

45: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

46: Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico;

47: Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC;

48: Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC;

49: Modifiche alla disciplina del subappalto

50: Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e PNC;

53: Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici, dal comma 1 al comma 4;

55: Misure di semplificazione in materia di istruzione;

56: Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ecco le modifiche di alcuni articoli del Codice valide per un determinato periodo.

Le modifiche al Codice, che valgono per un determinato periodo, sono operate dai seguenti articoli del d.L. n. 77/2021:

51: Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (legge 11 settembre 2020, n. 120);

52: Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (legge 14 giugno 2019, n. 55).

 

Ora analizziamo gli articoli del Codice modificati e le disposizioni derogatorie.  

Nel seguito si riportano le modifiche alle disposizioni del d.Lgs. n. 50/2016, introdotte dal d.L. n. 77/2021 al testo vigente successivamente alle modifiche apportate allo stesso Codice dai decreti legge n. 32/2019, n. 76/2020, nonché le ulteriori modifiche introdotte dalla Legge 22 aprile 2021, n. 53.

Articolo 23 -  Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi. Comma 3-bis:

La disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 23, Codice, recita: 3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti. 
 
Per gli anni dal 2019 al 2023, per effetto dell'articolo 1, Legge 120/2020, modificato dall'Articolo 52, comma 1, lettera a), d.L. n. 77/2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.  

Articolo 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici:  

Per gli anni dal 2019 al 2023, per effetto dell'articolo 1, comma 4, Legge n. 55/2019, modificato dall'Articolo 52, comma 1, lettera a), d.L. n. 77/2021, i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Articolo 29 - Principi in materia di trasparenza: 

L'articolo 53, comma 5, lettera a), sub. 1), d.L.  n. 77 del 2021, modificando i commi 1 e 2 dell'articolo 29, Codice, ha esteso l'obbligo della pubblicazione degli atti (prima limitata alla fase di affidamento), a quelli relativi alla fase esecutiva; inoltre il comma 2 è stato così riscritto: Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

Il comma 4, del citato articolo 29, Codice, è stato  interamente così sostituito: 4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44.

Allo stesso modo il successivo comma 4-bis: 4-bis: L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici. 

Articolo 80 - Motivi di esclusione  

Il comma 1, dell'articolo in parola, modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), della Legge n. 53/2021, è ora il seguente: 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: (omissis).

Il comma 5, dello stesso articolo 80, Codice, è stato modificato dallo stesso articolo 8, comma 1, lettera b), della Legge n. 53/2021 e recita: Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (omissis).

Nel comma 7, sempre nell'articolo, 80, Codice, l'articolo 8, comma 1, lettera b), della Legge n. 53/2021, ha escluso l'applicazione della disposizione nei confronti del subappaltatore.  

Articolo 81 - Documentazione di gara  

L'art. 53, comma 5, lettera d), decreto-legge n. 77/2021, ha modificato in modo rilevante l'articolo 81 del Codice, che è di seguito trascritto integralmente (il testo barrato è sostituito dal testo in grassetto):

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 213, comma 8.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate dall'ANAC, tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 13.  

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall’AgID con le Linee guida in materia.  

3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero  l'omessa  effettuazione  di  quanto  necessario  a  garantire l'interoperabilità  delle  banche   dati,   secondo   le   modalità individuate con il decreto provvedimento di cui al comma 2, da  parte  del  soggetto responsabile  delle   stesse   all'interno   dell'amministrazione   o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A  tal  fine,  l'ANAC, debitamente  informata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, effettua le  dovute  segnalazioni  all'organo  di  vertice dell'amministrazione o organismo pubblico.  

4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.  

4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare.  

I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante. 

4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’AgID con le linee guida in materia.  

L’ANAC garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.  

Articolo 85 - Documento di gara unico europeo:

L'art. 54, comma 1, lettera e), decreto-legge n. 77/2021 nel comma 7, dell'articolo 85, Codice ha sostituito il termine "decreto" con "provvedimento".  

Articolo 105 - Subappalto:  

Il comma 1, primo periodo dell'articolo del Codice in esame è stato così sostituito dall'articolo 49, comma 1, lettera b), sub. 1). del d.L. n. 77 del 2021:

1. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

 

Per quanto riguarda il comma 2, si trascrive integralmente il testo novellato:

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento (la quota del 50 per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. (1)

(1) La disposizione prevede ancora il limite del 30%, derogato e innalzata al 40% fino al 31 maggio 2021, dall'articolo 1, comma 18, II periodo, della legge n. 55/2019.

L'articolo 13, comma 2, lettera c), legge n. 21/2021, ha ulteriormente elevato tale limite al 50%.

L'applicazione dell'aliquota del 50% è stata estesa  dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre 2021, dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.L. n. 77/2021

 

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1(2) ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.(3)

(2) Il riferimento è in effetti il comma 52 dell'articolo 1, legge n. 190/ 2012.

(3) Periodo così sostituito dal 1° novembre 2021, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del d.L. n. 77/2021)

 

Il comma 4, è stato così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della Legge n. 53/2021:  

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;

(lettera così modificata dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge europea n. xx del 2021)

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

 

Il comma 5 è stato oggetto di modifiche e differimento, il testo è il seguente:

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.L. n. 77 del 2021, fino al 31 ottobre 2021, anche per queste categorie superspecializzate il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto.

Il comma sopra riportato è abrogato dal 1° novembre 2021, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del d.L. n. 77 del 2021.

 

Il comma 6, dell'articolo 105, riguarda l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta ed è stato abrogato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), della Legge n. 53/2021. Inoltre fino al 30 giugno 2023 il comma è sospeso, ai sensi dell’articolo 1, comma 18, secondo periodo della legge n. 55 del 2019, detto termine è stato differito dall’articolo 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'articolo 49 del d.L. n. 77 del 2021.

 

Il primo periodo del comma 8 è oggetto di una modifica decorrente dal 01 novembre 2021 che a detta data sarà così da riscrivere:

8. Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del d.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

 

Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 105, Codice, è stato così sostituito dall'articolo 49, comma 1, lettera b), sub. 2). del d.L. n. 77/2021.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.  

Articolo 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali:  

Il comma 1 dell'articolo in esame, fino al 31 dicembre 2021, per effetto dell'articolo 8, comma 4 del d.L. n. 120/2020, è il seguente:

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

 

I seguenti commi da 1-bis a 1-septies sono stati introdotti nel medesimo articolo 113-bis, Codice, dall'articolo 8, comma 1, lettera d),  della Legge n. 53/2021.

1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all’esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.

1-quater. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, procede

1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

 

Articolo 174 - Subappalto nelle concessioni  

L'articolo 174, Codice. disciplina i subappalti nell'esecuzione delle concessioni, fino al 30 giugno 2023, il terzo periodo del comma 2 della citata disposizione è sospeso ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 18, secondo periodo della legge n. 55/2019, dell’articolo 13, comma 2, delle legge n. 21/2021, e il testo è il seguente:

In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:

a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;

b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.

 

L'articolo 8, comma 1, della Legge n. 53/2021, ha novellato il comma 3, dell'articolo 174, Codice, che recita:

3. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Articolo 207 - Collegio consultivo tecnico:  

L'articolo 207 del Codice, è stato abrogato e la relativa disciplina si ritrova all'articolo 6, della legge n. 120/2020.

 

Ringraziamo l'ingegnere Antonio Cirafisi per questa puntualissima disamina delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni al Codice degli Appalti. Per ogni opportuno approfondimento in materia di Opere Pubbliche, rimandiamo al suo testo "Guida all'esecuzione delle Opere Pubbliche", di cui puoi leggere una utilissima anteprima gratuita proprio sul nostro sito.

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